Art. 6
In vigore dal 25 ago 1970
Ogni anno, anteriormente al 28 febbraio, gli Stati membri informano la Commissione in merito alle quantità di ciascun v.q.p.r.d. prodotte durante la campagna precedente nel rispettivo territorio secondo le pratiche tradizionali di cui all', paragrafo 1, lettera a), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70.
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