Art. 1

In vigore dal 25 ago 1970
1. All'atto dell'elaborazione di un v.q.p.r.d., la trasformazione delle uve in mosti o dei mosti in vino, conformemente alle condizioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70, può esere effettuata solo se è autorizzata. 2. Ai sensi dell', paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 817/70, per Stato membro produttore si intende lo Stato membro nel cui territorio le uve da vinificare sono state raccolte.
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