Art. 2

In vigore dal 25 ago 1970
1. L'autorizzazione alla trasformazione di cui all' può essere data dall'organismo competente degli Stati membri produttori solo ai vinificatori che procedono alla elaborazione delle uve o dei mosti di uve destinati ad ottenere un v.q.p.r.d. nei loro stabilimenti situati nelle immediate vicinanze della regione determinata di cui trattasi. (1)GU n. L 99 del 5.5.1970, pag. 20. (2)GU n. L 77 del 29.3.1969, pag. 1. (3)GU n. L 295 del 24.11.1969, pag. 8. (4)Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale. 2. Le persone fisiche o gli enti interessati all'autorizzazione presentano la relativa domanda all'organismo competente dello Stato membro produttore. L'autorizzazione concessa rimane valida salvo decisione contraria dell'organismo competente o dichiarazione scritta con la quale il beneficiario comunica di aver cessato di effettuare operazioni di vinificazione di v.q.p.r.d. fuori della regione determinata.
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