Art. 5

In vigore dal 25 ago 1970
Le persone fisiche o giuridiche che producono uve o mosti di uve, nonché quelle che li trasformano in vino, iscrivono nei registri di movimento indicanti i carichi e gli scarichi: a) le quantità di uve e di mosti di uve destinati alla trasformazione in v.q.p.r.d., b) le quantità di vino che possono beneficiare della designazione v.q.p.r.d., c) il nome, cognome e indirizzo della persona e delle persone alle quali le uve o i mosti sono stati ceduti in ordine alla loro trasformazione in v.q.p.r.d.
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