Art. 4

In vigore dal 25 ago 1970
1. Fino al momento in cui saranno adottate disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il controllo della detenzione, della circolazione e della vinificazione delle uve e dei mosti di cui all'. 2. Per le uve e i mosti di cui all' che nella spedizione da uno Stato membro all'altro sono accompagnati da un documento del modello T 2 di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 542/69 o da un documento del modello T 2 L di cui all' del regolamento (CEE) n. 2313/69, nella casella 31 di tali documenti oltre alla designazione delle merci deve figurare una delle menzioni seguenti: «destiné à la vinification, au titre du règlement (CEE) nº 1698/70 en vue de la production du v.q.p.r.d. ...», «bestimmt zur Herstellung von Qualitätswein b.A. ... im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1698/70», «destinati alla vinificazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1698/70 per la produzione di v.q.p.r.d. ...», «bestemd voor bereiding van v.q.p.r.d. ... in de zin van Verordening (EEG) nr. 1698/70». 3. In caso d'applicazione del paragrafo 2, le disposizioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 1699/70 non sono applicabili.
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