Art. 7

In vigore dal 25 lug 1963
1. La Commissione dà la possibilità di sviluppare oralmente le proprie osservazioni a coloro che l'abbiano chiesto per iscritto e che dimostrino di avervi interesse, ovvero quando intende infliggere loro un'ammenda od una penalità di mora. 2. La Commissione può dare altresì la possibilità a chiunque di manifestare oralmente il proprio punto di vista.
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