Art. 2
In vigore dal 25 lug 1963
1. La Commissione comunica per iscritto alle imprese e associazioni di imprese gli addebiti ch'essa loro contesta. La comunicazione è diretta ad ogni impresa o associazione di imprese ovvero al rappresentate comune da esse designato.
2. La Commissione può effettuare altresì la comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ove le circostanze del caso - quali, in specie, il numero delle imprese da informare o l'assenza di un rappresentante comune - lo giustifichino. Nella pubblicazione si tiene conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
3. Ammende o penalità di mora possono essere inflitte alle imprese ed associazioni di imprese soltanto quando gli addebiti sono stati comunicati nella forma provista dal paragrafo 1.
4. Nel comunicare gli addebiti la Commissione fissa un termine entro il quale le imprese e associazioni d'imprese possono manifestare il proprio punto di vista.
Storico versioni
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