Art. 3
In vigore dal 25 lug 1963
1. Le imprese e associazioni d'imprese manifestano, per iscritto e nel termine fissato, il proprio punto di vista sugli addebiti loro contestati.
2. Nelle osservazioni scritte esse possono esporre tutti gli argomenti utili per la loro difesa.
3. Possono altresì allegare tutti i documenti utili per fornire la prova dei fatti esposti, nonchè domandare alla Commissione di sentire persone in grado di confermare i fatti esposti.
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