Art. 9

In vigore dal 25 lug 1963
1. Procedono all'audizione le persone che hanno avuto dalla Commissione mandato a tale fine. 2. Chi è convocato compare personalmente oppure in persona del proprio rappresentante legale o statutario. Le imprese e associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un procuratore scelto fra il loro personale in servizio permanente. Le persone sentite dalla Commissione possono essere assistite da avvocati o professori che, a norma dell'articolo 17 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte, o da qualsiasi altra persona qualificata. 3. L'audizione non è pubblica. Le persone sono sentite separatamente o in presenza di altre persone convocate. In quest'ultimo caso si deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari. 4. Le principali dichiarazioni rilasciate di ciascuna delle persone sentite sono messe a verbale. Il processo verbale viene letto e approvato dalle persone sentite.
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