Art. 11
In vigore dal 25 lug 1963
1. Nel fissare i termini di cui agli , la Commissione tiene conto del tempo necessario per presentare le osservazioni e dell'urgenza del caso. Il termine non dev'essere inferiore a due settimane e può essere prorogato.
2. Non si computa nei termini il giorno in cui la comunicazione è stata ricevuta o è stata consegnata.
3. Le osservazioni scritte devono pervenire alla Commissione od essere spedite per lettera raccomandata prima della scadenza del termine fissato. Tuttavia, quando il termine scade in una domenica o in un giorno festivo, è prorogato allo spirare del giorno seguente non festivo. Ai fini della proroga i giorni festivi sono quelli elencati nell'allegato al presente regolamento, ove sia presa in considerazione la data della ricezione delle osservazioni scritte, oppure quelli fissati dalla legge del paese di spedizione, ove sia presa in considerazione la data dell'invio.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Bruxelles, 25 luglio 1963.
Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN
ALLEGATO
all', paragrafo 3, terzo periodo
(Lista dei giorni festivi)
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