Sez. III

Art. 24

Composizione della Corte disciplinare

In vigore dal 7 lug 1946
La Corte disciplinare ha. Sede in Roma ed è composta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da otto componenti, residenti in Roma, eletti secondo le norme di cui al precedente , e con le modalità da stabilirsi con regolamento. I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato. Appartenenti uno alla carriera giudicante ed uno alla requirente. In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il più anziano fra i componenti di grado terzo appartenente alla carriera giudicante. Gli otto magistrati che, per i suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, sono chiamati a sostituire i componenti che cessano dalla carica durante il biennio. La sostituzione ha luogo secondo lordine della graduatoria formata in base ai suffragi raccolti, compatibilmente con il grado e le funzioni che il magistrato deve rivestire ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo. Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del biennio stesso. Le funzioni di segretario della Corte disciplinare sono esercitate dal segretario o dal vice segretario del Consiglio superiore della magistratura.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-24

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Composizione della Corte disciplinare (Art. 24 Guarentigie della Magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo