Sez. III
Art. 25
Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante
In vigore dal 7 lug 1946
La Corte disciplinare delibera col numero di cinque votanti, compreso il presidente.
Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti devono appartenere al pubblico ministero.
Nella costituzione del Collegio sono preferiti i componenti più elevati in grado, e, a parità di grado, i più anziani.
I componenti aventi grado di consigliere di Cassazione od equiparati non possono far parte del Collegio quando il procedimento concerne un magistrato di grado superiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-25