Sez. III
Art. 26
Pubblico ministero nei giudizi disciplinari
In vigore dal 7 lug 1946
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate Tal procuratore generale presso la Corte d'appello o dal procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, o da chi ne fa le veci, rispettivamente per i giudizi devoluti ai Consigli giudiziari o alla Corte disciplinare.
È ammessa la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-26