Sez. III

Art. 26

Pubblico ministero nei giudizi disciplinari

In vigore dal 7 lug 1946
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate Tal procuratore generale presso la Corte d'appello o dal procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, o da chi ne fa le veci, rispettivamente per i giudizi devoluti ai Consigli giudiziari o alla Corte disciplinare. È ammessa la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-26

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Pubblico ministero nei giudizi disciplinari (Art. 26 Guarentigie della Magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo