Sez. III

Art. 22

Competenza per i procedimenti disciplinari

In vigore dal 7 lug 1946
La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado non superiore a giudice od equiparato compete al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nel cui distretto trovasi l'ufficio al quale il magistrato apparteneva quando commise il fatto per il quale si procede. Del Consiglio giudiziario costituito quale tribunale disciplinare fa parte, invece del procuratore generale presso la Corte di appello, il più anziano dei presidenti di sezione o dei consiglieri della Corte medesima. Se il fatto è stato commesso da un magistrato durante il periodo in cui era, per qualsiasi motivo collocato fuori ruolo, e non prestava servizio presso un ufficio giudiziario ai sensi del penultimo comma dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario, è competente il Consiglio giudiziario del distretto nel quale è compreso l'ufficio cui il magistrato stesso apparteneva prima di esser collocato fuori ruolo. Per i magistrati di grado superiore a giudice e parificati il giudizio è devoluto alla Corte disciplinare per la magistratura. Alla stessa Corte è attribuita, in unica istanza, la giurisdizione disciplinare sui magistrati di qualunque grado che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, per i fatti commessi durante il collocamento fuori ruolo.
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Competenza per i procedimenti disciplinari (Art. 22 Guarentigie della Magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo