Art. 3
In vigore dal 8 mar 1951
Il Comitato dispone i controlli che ritiene del caso sulla gestione e sull'esercizio del servizio concesso.
I concessionari debbono tenere separata gestione del servizio concesso e distinta registrazione del movimento delle merci destinate all'esercizio della concessione. Sempre che esse siano acquistate con le anticipazioni dello Stato o prodotte con materie prime assegnate ai sensi del presente decreto.
Le merci predette non possono essere pignorate per debiti estranei alla gestione concessa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;388#art-3