Art. 5

In vigore dal 8 mar 1951
Le rate di estinzione degli speciali buoni emessi dal Comitato ed utilizzati dai dipendenti e pensionati diretti dello Stato per l'acquisto di generi di abbigliamento e biancheria, vengono trattenute sulle competenze fisse mensili dagli uffici che emettono i titoli di pagamento per gli stipendi, le retribuzioni o le pensioni, anche oltre il limite previsto dal regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, che approva il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Presso la Tesoreria centrale è istituito un conto corrente infruttifero, intestato al Comitato interministeriale provvidenze agli statali, nel quale dovrà versarsi mensilmente l'ammontare delle rate che le varie Amministrazioni tratterranno sulle competenze dei beneficiari del buono-acquisto. Dallo stesso conto corrente sono prelevate mensilmente, a cura della Segreteria del comitato e su ordine di pagamento firmato dal Ministro per il tesoro, le somme da versare agli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per le società concessionarie. Le anticipazioni statali, di cui all' del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, hanno la durata, massima di tre anni e possono essere rinnovate alla loro scadenza per uguali periodi di tempo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;388#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo