Art. 4

In vigore dal 4 giu 1946
La vendita ai dipendenti ed ai pensionati dello Stato è fatta a contanti ed a rate, a sensi delle disposizioni che saranno stabilite negli atti di concessione ed ai prezzi determinati secondo le disposizioni stesse. In caso di vendita a, prezzi superiori si applicano le penalità di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;388#art-4

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