Art. 2

In vigore dal 8 mar 1951
Il Comitato può concedere la gestione del servizio indicato nell'articolo precedente ai cooperative ed in genere ad imprese che, per la loro solidità finanziaria e per la loro attrezzatura tecnica ed amministrativa, offrano serio affidamento per l'esercizio della concessione ed idonee garanzie. Il Comitato stabilisce le condizioni della concessione stessa, le..., le anticipazioni, i concorsi nel pagamento degli interessi passivi, ed in genere le facilitazioni che lo Stato può accordare e dispone, entro i limiti delle vigenti norme, assegnazioni di materie prime e di manufatti interessanti la gestione concessa. L'atto di concessione è sottoscritto dai Ministri componenti il Comitato.

Note all'articolo

  • La L. 3 febbraio 1951, n. 53 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Nell'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole [...] "i concorsi sugli interessi passivi"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;388#art-2

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