Art. 2
2 / 11In vigore dal 8 mar 1951
Il Comitato può concedere la gestione del servizio indicato nell'articolo precedente ai cooperative ed in genere ad imprese che, per la loro solidità finanziaria e per la loro attrezzatura tecnica ed amministrativa, offrano serio affidamento per l'esercizio della concessione ed idonee garanzie.
Il Comitato stabilisce le condizioni della concessione stessa, le..., le anticipazioni, i concorsi nel pagamento degli interessi passivi, ed in genere le facilitazioni che lo Stato può accordare e dispone, entro i limiti delle vigenti norme, assegnazioni di materie prime e di manufatti interessanti la gestione concessa.
L'atto di concessione è sottoscritto dai Ministri componenti il Comitato.
Note all'articolo
- La L. 3 febbraio 1951, n. 53 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Nell'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole [...] "i concorsi sugli interessi passivi"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;388#art-2