Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 mar 1951
Il Comitato dispone i controlli che ritiene del caso sulla gestione e sull'esercizio del servizio concesso. I concessionari debbono tenere separata gestione del servizio concesso e distinta registrazione del movimento delle merci destinate all'esercizio della concessione. Sempre che esse siano acquistate con le anticipazioni dello Stato o prodotte con materie prime assegnate ai sensi del presente decreto. Le merci predette non possono essere pignorate per debiti estranei alla gestione concessa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;388#art-3