Statuto della Regione siciliana›Titolo V
Art. 35
In vigore dal 25 giu 1946
Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli, enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-35