Statuto della Regione sicilianaTitolo V

Art. 38

In vigore dal 25 giu 1946
Lo Stato verserà, annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.
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Art. 38 Approvazione dello statuto della Regione siciliana. — Testo vigente | Portale Normativo