Statuto della Regione siciliana

Art. 42

In vigore dal 25 giu 1946
L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali; e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.
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