Statuto della Regione siciliana›Sez. I
Art. 8-bis
In vigore dal 16 feb 2001
Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei
Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-8-bis