Statuto della Regione sicilianaSez. I

Art. 3

In vigore dal 5 mar 2013
L'Assemblea regionale è costituita di settanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorrre dalla data delle elezioni. Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica. I deputati regionali rappresentano l'intera regione. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

Note all'articolo

  • La L. Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 ha disposto (con l'art. 8) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale".
  • La L. Costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 ha disposto (con l'art. 6) che le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'assemblea regionale siciliana, che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  • La Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 del citato Statuto, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche di seguito indicate: a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, e' da intendere sessantadue; b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, e' da intendere sette; c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, e' da intendere quarantadue".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-3-2

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