Statuto della Regione siciliana›Titolo V
Art. 36
In vigore dal 25 giu 1946
Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-36