Statuto della Regione sicilianaTitolo V

Art. 36

In vigore dal 25 giu 1946
Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-36

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