Statuto della Regione sicilianaTitolo V

Art. 32

In vigore dal 25 giu 1946
I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa, dello Stato o servizi di carattere nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-32

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