Statuto della Regione sicilianaTitolo III

Art. 30

In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all', possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-30

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Art. 30 Approvazione dello statuto della Regione siciliana. — Testo vigente | Portale Normativo