Art. 8

In vigore dal 11 giu 1946
Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali, ed estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, con esonero da pene pecuniarie, gli elenchi trimestrali delle quietanze di cui all'art. 19 della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, emesse fino al 31 dicembre 1945, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per non aver ricevuto in tempo utile dalle dipendenti agenzie i dati relativi a tali quietanze. Gli elenchi integrativi delle quietanze emesse fino, al 31 dicembre 1945, debbono essere presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto col contemporaneo pagamento dell'imposta relativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-8

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