Art. 10
In vigore dal 11 giu 1946
La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'articolo 17 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357 e successive modificazioni, è soppressa.
Sono peraltro mantenute in vigore tutte le disposizioni del predetto Regio decreto-legge e successive modificazioni, relative all'uso obbligatorio dei foglietti bollati per contratti di borsa e alla conservazione di questi, nonché quelle che stabiliscono le sanzioni alle relative infrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-10