Art. 12
In vigore dal 11 giu 1946
Per la riscossione delle tasse sui contratti di borsa, di cui al precedente articolo saranno istituiti con decreto Reale gli occorrenti valori bollati.
Sino a quando non saranno istituiti tali valori il pagamento delle tasse è effettuato integrando i valori esistenti con l'apposizione sugli stessi delle occorrenti marche per tasse sui contratti di borsa.
L'annullamento delle dette marche deve essere effettuato dagli stessi contraenti mediante scritturazione della firma di uno di essi e della data del contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-12