Art. 5

In vigore dal 11 giu 1946
Le violazioni delle disposizioni di cui all' del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 e all' del presente decreto, sono punite con le seguenti pene pecuniarie: per le società con capitale fino a L. 5.000.000: da un minimo di L. 300 ad un massimo di L. 5000 per le società con capitale superiore a L. 5.000.000: da un minimo di L. 1.000 ad un massimo di L. 10.000
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-5

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