Art. 2
In vigore dal 11 giu 1946
Le società soggette ad imposta di negoziazione, i cui titoli non siano quotati in borsa, debbono presentare al competente Ufficio del registro, nei termini stabiliti dall' del B. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, doppia copia del bilancio sociale, degli estratti delle relative deliberazioni e degli altri documenti ovvero della denunzia prevista dall'ultimo comma dell'articolo stesso.
L'Ufficio del registro trasmette una copia di ciascuno di tali documenti al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa locale o della Borsa più vicina, competente per la valutazione dei titoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-2