Art. 3
In vigore dal 11 giu 1946
L'Amministrazione delle finanze ha facoltà di consentire che le controversie devolute alla competenza delle speciali sezioni delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, ai termini dell'art. I del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, relative alla valutazione di titoli azionari non quotati in borsa, ai fui dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1946, siano definite, mediante un abbuono non superiore al 30 per cento del valore presunto dall'Ufficio del registro. In nessun caso peraltro il valore risultante dall'abbuono può. Essere inferiore a quello indicato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio.
Il termine per la domanda di, definizione delle vertenze nel modo suespresso e stabilito, in sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell'Ufficio del registro, ai sensi dell' del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975. Per le vertenze non definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il detto termine è stabilito in tre mesi dalla data stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-3