Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»›Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 27 mar 1943
Entro il mese di marzo di ciascun anno viene comunicato al Ministero dell'Africa Italiana, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
Sono comunicate inoltre al Ministero dell'Africa Italiana le deliberazioni che modifichino stanziamenti del bilancio dell'esercizio in corso nonché quelli del bilancio del nuovo esercizio e le deliberazioni che importino variazioni di patrimonio.
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