Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»Titolo IV

Art. 19

In vigore dal 27 mar 1943
Il fondo d'esercizio costituito dai contributi assicurati al Centro, non destinati al patrimonio, dalle quote dei soci ordinari, dai redditi patrimoniali, deve essere versato in conto corrente presso l'Istituto di credito che disimpegna i servizi di tesoreria del Centro ed i prelevamenti compresi nel bilancio preventivo e secondo la spesa di competenza, devono essere effettuati con mandati che devono essere firmati dal segretario generale.
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Art. 19 Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'associazione «Centro italiano di studi mediterranei». — Testo vigente | Portale Normativo