Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»Titolo IV

Art. 23

In vigore dal 27 mar 1943
In caso di scioglimento del Centro le sue attività patrimoniali vengono assegnate a scopi di interesse culturale secondo le deliberazioni dell'assemblea generale approvate dal Ministro per l'Africa Italiana d'intesa con il Ministro per le finanze. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia IL Ministro per l'Africa Italiana TERUZZI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-04;71#art-sdc-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo