Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»›Titolo IV
Art. 18
In vigore dal 27 mar 1943
Il patrimonio del Centro è costituito:
dalla somma di L. 100.000 da investirsi in titoli nominativi di Stato e da depositare presso l'Istituto di credito designato dal Consiglio di presidenza:
dai contributi assicurati da enti e da privati;
dalle quote dei soci benemeriti e vitalizi;
da oblazioni, lasciti e sussidi di enti e di privati e da somme comunque ricevute che non debbano avere una speciale destinazione;
da eccedenze attive dei bilanci che, su proposta del Consiglio di presidenza, siano destinati all'aumento del patrimonio;
dall'arredamento della sede sociale, dal materiale scientifico e iconografico e dalla biblioteca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-04;71#art-sdc-18