Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»Titolo IV

Art. 18

In vigore dal 27 mar 1943
Il patrimonio del Centro è costituito: dalla somma di L. 100.000 da investirsi in titoli nominativi di Stato e da depositare presso l'Istituto di credito designato dal Consiglio di presidenza: dai contributi assicurati da enti e da privati; dalle quote dei soci benemeriti e vitalizi; da oblazioni, lasciti e sussidi di enti e di privati e da somme comunque ricevute che non debbano avere una speciale destinazione; da eccedenze attive dei bilanci che, su proposta del Consiglio di presidenza, siano destinati all'aumento del patrimonio; dall'arredamento della sede sociale, dal materiale scientifico e iconografico e dalla biblioteca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-04;71#art-sdc-18

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Art. 18 Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'associazione «Centro italiano di studi mediterranei». — Testo vigente | Portale Normativo