Statuto del «Centro italiano di studi mediterranei»›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 27 mar 1943
Per rendere sempre più estesa l'opera di divulgazione e di propaganda che il Centro persegue possono essere costituite in ogni capoluogo di provincia o di colonia o in città estere del Mediterraneo ove risiedono notevoli nuclei di italiani, sezioni locali, rette da un presidente e da un Consiglio direttivo di cinque membri nominati dal presidente del Centro d'intesa con le autorità politiche del luogo o con la Direzione generale degli italiani all'estero. L'attività delle sezioni locali dovrà essere svolta sotto il controllo e con l'approvazione del presidente del Centro.
Storico versioni
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