Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 88

In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore.
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