Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 83

In vigore dal 19 apr 1942
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo art. 1516: 1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse; 2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni, per le merci e le derrate. La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita. Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita. Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico. Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico è stato eseguito.
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