Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 81

In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi previsti dagli articoli 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi è giudizio pendente, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 749 e 750 del codice di procedura civile.
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