Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 76
In vigore dal 19 apr 1942
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito.
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