Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 78

In vigore dal 19 apr 1942
Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo art. 1212, n. 3, e dell' del codice di procedura civile, e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede. Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
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