Art. 72
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-72
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L'articolo stabilisce un divieto chiaro per tutti i regolamenti di condominio. Essi non hanno il potere di prevedere regole diverse o in contrasto rispetto a quanto stabilito dagli articoli 63, 66, 67 e 69 delle stesse disposizioni di attuazione. Di conseguenza, le clausole del regolamento che tentano di derogare a tali norme sono prive di efficacia e prevalgono sempre le disposizioni di legge richiamate.
La norma mira a garantire l'inderogabilità di alcune regole fondamentali in materia di condominio, impedendo che i singoli regolamenti condominiali stabiliscano discipline contrastanti.
Si applica a tutti i condomini, agli amministratori e a chiunque rediga, approvi o sia tenuto a rispettare un regolamento di condominio.
Un'assemblea di condominio approva all'unanimità un regolamento che introduce una clausola contraria a quanto prescritto dall'articolo 66 in tema di convocazione dell'assemblea. In base a questa norma, tale clausola è invalida e non può essere applicata, dovendosi rispettare la disposizione di legge richiamata.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.