Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. III

Art. 68

In vigore dal 18 giu 2013
Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-68

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