Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. III
Art. 65
In vigore dal 19 apr 1942
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell' del codice di procedura civile.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-65