Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. III
Art. 62
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-62