Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. III

Art. 60

In vigore dal 19 apr 1942
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'art. 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-60

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo