Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. III
Art. 60
In vigore dal 19 apr 1942
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'art. 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-60