Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 84

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata. Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il confratto non risulta da atto pubblico.
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